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Procedura di conciliazione per controversie nei servizi di telecomunicazione

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La procedura di conciliazione ha l'obiettivo di risolvere le controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni, appoggiati con l'ausilio del Co.re.com., delegati dall’AgCom, prima che queste siano presentate a quest'ultima o all'Autorità Giudiziaria.
Il tentativo di conciliazione è un servizio gratuito, di facile accesso, che garantisce in tempi rapidi la definizione della controversia.

Il cittadino per attivare la procedura di conciliazione deve presentare un’istanza compilando l’apposito modulo, denominato modello UG, indicando dati anagrafici, numero di telefono, descrizione dei fatti e dei precedenti tentativi di risoluzione già tentati.

Qualora il tentativo di conciliazione dovesse fallire (esito negativo o parzialmente negativo), è possibile ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio. In alternativa, qualora non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, le parti congiuntamente (o anche il solo utente possono) rivolgersi, in seconda istanza, al Co.Re.Com, e chiedere la definizione della controversia ai sensi dell' art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La procedura di definizione delle controversie si attiva presentando direttamente all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, oppure al Co.re.com, se delegato, un’istanza, compilando l’apposito formulario, denominato modello UG14, ed indicando dati anagrafici, numero di telefono, descrizione dei fatti e dei precedenti tentativi di risoluzione già tentati.

In situazioni di particolare urgenza (es. ripristino dell'erogazione del servizio in caso di sospensione, mal funzionamento o abuso da parte dell'operatore telefonico, occupazione indebita della linea, mancata liberazione della linea in seguito a formale disdetta, reiterata fatturazione in seguito alla conclusione del contratto), utilizzando il modello GU5, è possibile in tempi brevi, ottenere da parte dell’Autorità, l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l’erogazione del servizio oggetto della controversia, o a far cessare forme di abuso, fino alla conclusione del procedimento di conciliazione.