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Cos'è lo Spam? (3ª Parte)

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Spamming & Legge Italiana

Le nazioni, in seguito alla crescita esponenziale dello Spam in Internet, hanno provveduto nel promulgare leggi e fornire strumenti, allo scopo di preservare la natura confidenziale delle informazioni dei propri cittadini.

In Italia, la normativa inerente alla pubblicità indesiderata è stata inclusa in uno degli articoli della legge sulla Privacy (ex. dgls 196/2003), la quale, anche in seguito a chiarimenti d'interpretazione della stessa da parte del Garante, stabilisce che:

- l'Indirizzo e-Mail dev'essere considerato come "dato personale" e percui tutelato dalla legge (in quanto rientrante nella dicitura"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale").

- Si configura un'illecito punibile a norma di legge, in caso d'impiego senza previo consenso esplicito e preventivo da parte dell'individuo, d'indirizzi e-Mail prelevati da forum, newsgroup, siti web, mailing-list e similari (riportato anche nel Decreto Legge n. 171 del 1998).

L'attività di Spamming, pertanto, è considerata illecita in quanto in violazione delle disposizioni comunitarie 2002/58/CE e della Legge 196/2003.

Il possessore dell'e-Mail ha il diritto di:

- Essere sempre informato riguardo l'uso effettuato di tale informazione
- Detenere la possibilità, in qualsiasi momento e motivo, d'impedirne l'impiego

L’articolo 9 del D.lgs. n.70 del 2003 dichiara che le comunicazioni commerciali non richieste, inviate attraverso messaggi di posta elettronica, devono essere individuabili come tali sin dalla loro ricezione e riportare l’indicazione obbligatoria di opposizione all'ulteriore ricevimento di altre comunicazioni della specie, in futuro.

Gli strumenti dell'utente, al fine di far valere questi suoi diritti, sono:

  • La segnalazione dello Spammer, all'ISP fornitore dei servizi coinvolti nel perpetramento dell'abuso;
  • La presentazione di un'esposto all’Autorità Giudiziaria*;
  • Il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali*, il quale dovrà essere messo a conoscenza, in maniera dettagliata, dell'accaduto. Quest'ultimo procederà d'ufficio, terminando le violazioni in atto.

Note: Secondo le ragioni stabilite dall'art. 29, non è possibile procedere con il ricorso al Garante, qualora sia già stata coinvolta l'Autorità Giudiziaria (per le medesime motivazioni).

In caso di successiva identificazione dello Spammer, l'utente detiene il diritto di:

- conoscere il soggetto identificabile quale titolare del trattamento finale dei dati
- per quale motivo e con che modalità avviene il trattamento dei dati
- come e da chi sono stati acquisiti i dati

Tale procedimento può essere applicato anche in ambito comunitario, qualora lo spammer operasse da al di fuori dai confini italiani. Se anche in seguito alla diffida ufficiale, l'attività del perpetratore continuasse, tramite segnalazione al Garante sarà possibile richiedere un'azione più decisiva, che contempli eventuali risarcimenti aggiuntivi.

UCE/UBE e Disclaimer

Tra i vari contenuti che compongono gli UCE/UBE diffusi ogni giorno nella rete, in certi casi è possibile scorgere la presenza di particolari disclaimer inseriti al fine d'informare il lettore riguardo la legittimità del metodo di comunicazione impiegato (cioè l'invio massivo di e-Mail non sollecitate). Alcuni esempi sono: "Attenzione, questo messaggio non dev'essere considerato come SPAM" e similari, alcuni dei quali riportano, in aggiunta, degli ipotetici articoli di legge garanti della legalità nell'operazione compiuta.

A causa della disinformazione spesso legata a questo genere di messaggi, è bene sottolineare che:

  • Non esiste alcuna legge in Italia che giustifichi l'invio di e-Mail di massa da parte dei privati, per alcun motivo. La ricezione di tali missive elettroniche, se non preventivamente accordata tramite esplicito consenso dell'utente, risulta rientrare nella fattispecie delle "Comunicazioni Indesiderate" (secondo la definizione stabilita dall'art. 130 della Legge 196/2003 sulla Tutela della Privacy).
  • L'inserimento di Disclaimer finalizzati nel dichiarare la legittimità del metodo di diffusione impiegato per l'invio di massa dei messaggi, qualora si tratti di comunicazioni non sollecitate espressamente dall'utente, è una procedura diretta nel trarre in inganno quest'ultimo, vittima in realtà di un abuso nei suoi confronti.
  • Questa tipologia di nota informativa viene spesso aggiunta in e-Mail create allo scopo di diffondere leggende metropolitane e false notizie, sfruttando l'enfasi prodotta dal tipo di scrittura utilizzata, con l'intento d'indurre il lettore nell'attribuire una maggior fiducia a riguardo delle affermazioni presentate.

Top-Ten dello Spamming

Clicka QUI per vedere la lista dei paesi mondiali ove viene emessa la maggior quantità di Spam (in lingua Inglese - Fonte: SpamHaus.org).

Clicka QUI per vedere la lista degli Internet Service Provider da dove viene inviata la maggior quantità di Spam (in lingua Inglese - Fonte: SpamHaus.org).

Clicka QUI per vedere la lista dei soggetti conosciuti responsabili dell'invio di Spam (in lingua Inglese - Fonte: SpamHaus.org).


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